Decisione (UE) 2018/1926 del Consiglio del 19 Novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli...

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (1) è entrato in vigore il 5 gennaio 1976.

(2)Nel quadro dell'AETR, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti. Tale gruppo è un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.

(3)Il gruppo di esperti sull'AETR sta attualmente discutendo una serie di modifiche dell'AETR, sulla base della proposta dell'UE a seguito dell'adozione della decisione (UE) 2016/1877 del Consiglio (2). Un'ulteriore modifica dell'AETR appare necessaria al fine di garantire che le parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE possano partecipare allo scambio di dati sulle carte del conducente sulla base di norme di sicurezza e di protezione dei dati armonizzate.

(4)Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlemento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di adottare disposizioni per l'interconnessione dei rispettivi registri elettronici nazionali sulle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggistica TACHOnet o, qualora utilizzino un sistema compatibile, di assicurare che lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri sia possibile mediante il sistema di messaggistica TACHOnet. TACHOnet è una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle carte del conducente, finalizzato ad assicurare che i conducenti non siano in possesso di più di una carta del conducente.

(5)Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo dello scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente, è necessario che TACHOnet sia utilizzato da tutte le parti contraenti dell'AETR come unica piattaforma.

(6)La connessione al sistema di messaggistica TACHOnet attualmente è effettuata direttamente, tramite una connessione al sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («TESTA»), o indirettamente, tramite uno Stato membro già connesso al sistema TESTA. Poiché i servizi del sistema TESTA sono riservati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, le parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE possono collegarsi a TACHOnet solo mediante connessione indiretta.

(7)La Commissione ha recentemente esaminato le connessioni indirette al sistema di messaggistica TACHOnet e ha concluso che non garantiscono lo stesso livello di sicurezza del sistema TESTA. In particolare, non sussistono sufficienti garanzie riguardo all'autenticità, all'integrità e alla riservatezza delle informazioni scambiate mediante connessioni indirette. Le connessioni indirette a TACHOnet dovrebbero quindi essere sostituite con una connessione sicura.

(8)eDelivery è una rete di nodi di connessione per le comunicazioni digitali messa a punto dalla Commissione, nella quale ogni partecipante a livello nazionale diviene un nodo, che utilizza politiche di sicurezza e protocolli di trasporto standard. eDelivery è uno strumento flessibile e può essere adattato a ogni servizio specifico.

(9)eDelivery utilizza tecnologie di sicurezza di vasto impiego, quali l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), per garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate. Occorre consentire alle parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE di accedere a TACHOnet mediante eDelivery.

(10)Le parti contraenti dell'AETR dovrebbero seguire una procedura specifica per ottenere i certificati digitali e le rispettive chiavi elettroniche di accesso a TACHOnet.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.313.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:313:TOC

 

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