La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) la Danimarca può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con la decisione 90/184/Euratom, CEE della Commissione (3), la Danimarca è stata autorizzata, tra l'altro, a non tener conto delle operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, vale a dire delle prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA. Tale autorizzazione è stata tuttavia abrogata successivamente dalla decisione di esecuzione 2012/814/UE, Euratom (4).
(3)Nel 2012 la Commissione ha effettuato un esercizio di riesame delle autorizzazioni concesse agli Stati membri, allo scopo di eliminare quelle che non erano più necessarie. Nell'ambito di tale esercizio la Danimarca ha omesso inavvertitamente di includere l'autorizzazione per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE in un elenco di autorizzazioni fornito alla Commissione. La Commissione ha interpretato tale omissione come un'implicita conferma da parte della Danimarca del fatto che l'autorizzazione potesse essere abrogata e ha successivamente adottato la decisione di esecuzione 2012/814/UE, sopprimendo l'autorizzazione concessa all'articolo 1 della decisione 90/184/Euratom, CEE. Se la Commissione avesse ottenuto informazioni corrette, tale autorizzazione non sarebbe stata soppressa.
(4)Nella sua lettera del 30 aprile 2018 la Danimarca ha affermato che l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE è stata abrogata a causa di un malinteso. La decisione di esecuzione 2012/814/UE, Euratom ha stabilito erroneamente che la Danimarca aveva assoggettato ad imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE e che quindi l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE doveva essere abrogata. La Danimarca ha tuttavia confermato di non aver mai assoggettato ad imposta le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici e che tali prestazioni fanno parte delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, che gli Stati membri possono continuare ad esentare. Dato che la base per l'abrogazione dell'autorizzazione in effetti non è mai esistita, la Danimarca chiede alla Commissione di ripristinare l'autorizzazione concessa con la decisione 90/184/Euratom, CEE.
(5)In base a un'analisi dei documenti presentati dalla Danimarca nel 2012 e alle informazioni fornite dalla Danimarca nel 2018, la Commissione ritiene che l'autorizzazione debba essere ripristinata al fine di correggere i termini della decisione 90/184/Euratom, CEE e che essa debba applicarsi a decorrere da tale data.
(6)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
(7)La decisione 90/184/Euratom, CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nella decisione 90/184/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 20 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022, la Danimarca è autorizzata a non tener conto delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1) nella misura in cui esse si applicano ai servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2018.
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
Tratto da:
Link: