Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio del 26 Novembre 2018 recante il Regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di Sviluppo e che abroga il Regolamento (UE) 2015/323.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri (1), dall'altro, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti (3),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (4) stabilisce modalità dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11o Fondo europeo di sviluppo («11o FES»). Tali modalità riguardano tra l'altro i principi applicabili, la costituzione delle risorse dell'11o FES, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, gli strumenti di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, la presentazione dei conti e la contabilità, l'audit esterno della Corte dei conti e il discarico da parte del Parlamento europeo, e il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(2)A fini di semplificazione e di coerenza, il regolamento (UE) 2015/323 è stato quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6). Tale allineamento è stato conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti; esso ha consentito, da un lato, un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11o FES e, dall'altro, ha ridotto l'eterogeneità delle regole dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.

(3)Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono stati fusi e sostituiti da un unico atto giuridico, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha introdotto modifiche e miglioramenti rilevanti e ha semplificato le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. A fini di semplificazione, è opportuno che il regolamento finanziario per l'11o FES sia quanto più possibile allineato con tale regolamento. Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero rilevante di modifiche necessarie per tale allineamento, il regolamento (UE) 2015/323 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(4)Occorre tenere presente che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11o FES è costituito, in aggiunta al presente regolamento dall'accordo di partenariato ACP-UE (8), in particolare dall'allegato IV, nonché dall'accordo interno, dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (9).

(5)È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11o FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11o FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.

(6)È necessario stabilire modalità d'esecuzione per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11o FES nonché per l'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare («PTOM») cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(7)Le regole riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 in quanto, nell'esecuzione dell'11o FES a norma del presente regolamento, tali agenti operano nel quadro della Commissione.

(8)Occorre stabilire modalità d'esecuzione dettagliate in base alle quali l'ordinatore delegato conclude gli accordi necessari per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale.

(9)Le regole riguardanti i metodi di esecuzione, ad esempio in materia di conferimento di compiti di esecuzione del bilancio e di condizioni e limiti di tale conferimento, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Dovrebbe inoltre essere prevista una disposizione sull'ulteriore conferimento di compiti di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che sostituiscono temporaneamente l'ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e PTOM a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.

(10)Nell'esecuzione dell'11o FES da parte della Commissione a norma del presente regolamento, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:307:TOC

 

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