La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(2)I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).
(3)Il 6 giugno 2018 la Repubblica ceca ha comunicato alla Commissione i denaturanti che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
(4)Il 4 luglio 2018 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.
(5)Alla Commissione non sono pervenute obiezioni.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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