Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1849 della Commissione del 23 Novembre 2018 che modifica la Decisione d’Esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»).

(2)Con il regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica destinata all'IOG per il 2018 sono stati aumentati e gli stanziamenti d'impegno per il 2020 sono stati rivisti al ribasso di conseguenza, al fine di tenere conto dell'anticipazione del finanziamento per il 2018.

(3)La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, indicata in prezzi 2011 nell'allegato III della decisione 2014/190/UE, dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(4)Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'allegato X della decisione 2014/190/UE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5)È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione 2014/190/UE,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

1)L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I della presente decisione;

2)L'allegato X è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2018

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:300:TOC

 

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