Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (1) deve essere integrata nell'accordo SEE.
(2)L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
1.E’ aggiunto il seguente trattino:
«—32011 L 0076: Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1).»
2.Le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«e)All'articolo 7 decies, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
“Per quanto riguarda i sistemi di pedaggio, sulla rete stradale transeuropea in parti della Norvegia diverse dalla Norvegia sudorientale, l'attuale livello di sconti o riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012 del 13 luglio 2012 (2), a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30 %.
Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012, gli sconti o le riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all'articolo 7 decies, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva, a condizione che:
-La quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5%;
-Il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti o gallerie per sostituire un traghetto.
(2) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 8.”»"
(2) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 8.”»"
3.La lettera f) è rinominata lettera d) e il testo «7, paragrafo 9» in essa contenuto diventa «7, paragrafo 1».
Articolo 2
Il testo della direttiva 2011/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 Dicembre 2016
Per il Comitato Misto SEE
La Presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
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