Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1782 del Consiglio del 15 Novembre 2018 che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block - «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

(2)La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 (3) la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica della Romania e del Portogallo, inclusi rispettivamente nei piani di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio» e FAB «Sud-ovest», sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)Nel 2017 la Romania e il Portogallo hanno chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il permesso di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per i servizi di rotta e presso i terminali per gli anni 2018 e 2019.

(4)La documentazione presentata dalla Romania e dal Portogallo è stata esaminata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La relazione della valutazione per la Romania è stata presentata alla Commissione il 13 aprile 2018 e un ulteriore aggiornamento è stato fornito il 31 agosto 2018. La relazione di valutazione per il Portogallo è stata trasmessa alla Commissione il 2 agosto 2018.

(5)La Romania e il Portogallo hanno spiegato che i rispettivi servizi sono stati interessati da variazioni dei flussi di traffico causati da crisi geopolitiche e da un andamento economico più favorevole rispetto alle previsioni, che non erano prevedibili al momento dell'adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni. La Romania e il Portogallo hanno inoltre fornito elementi di prova, ottenuti sulla base delle relazioni sul monitoraggio delle prestazioni e di documenti supplementari, attestanti a loro avviso il fatto che i presupposti e le motivazioni alla base della fissazione degli obiettivi iniziali non sono più validi.

(6)Per quanto concerne la Romania, le soglie di allarme per le differenze tra il traffico previsto e il traffico effettivo in tale paese, fissate nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio», sono state raggiunte per il traffico di rotta per gli anni 2015 e 2017 e per il traffico presso i terminali per gli anni 2016 e 2017. Il traffico di rotta effettivo era superiore, rispetto ai dati previsti, del 13,9 % nel 2015 e del 12,7 % nel 2017. Rispetto ai dati previsti, il traffico presso i terminali effettivo era superiore del 17,5 % nel 2016 e del 23,3 % nel 2017. L'indisponibilità della pianificazione dei voli per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli variazioni nei flussi di traffico. Pur essendo scoppiata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo rumeno di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo rumeno hanno inoltre subito gli effetti della riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Uno sviluppo economico della Romania migliore del previsto ha determinato inoltre notevoli incrementi del traffico presso i terminali. Ad esempio, presso l'aeroporto di Bucarest, il numero di movimenti dei tre maggiori operatori a basso costo è aumentato del 216 % nel periodo dal 2014 al 2017. La Commissione ritiene pertanto che le soglie di allarme siano state raggiunte a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Romania; considera inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(7)Per quanto concerne il Portogallo, le soglie di allarme per le differenze tra il traffico previsto e il traffico effettivo in tale paese, fissate nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Sud-ovest», sono state raggiunte per il traffico di rotta e per il traffico presso i terminali per gli anni 2016 e 2017. Il traffico di rotta effettivo era superiore, rispetto ai dati previsti, del 13 % nel 2016 e del 21 % nel 2017. Rispetto ai dati previsti, il traffico presso i terminali effettivo era superiore del 16,2 % nel 2016 e del 28,9 % nel 2017. L'instabilità politica nella regione dell'Africa settentrionale ha indirizzato il traffico turistico verso altre destinazioni, tra cui il Portogallo e le isole Canarie, il che ha comportato un aumento del traffico di rotta nello spazio aereo portoghese. L'imprevisto aumento delle operazioni dei vettori charter e a basso costo, con tassi di crescita a due cifre tra il 2014 e il 2017, ha comportato inoltre un notevole aumento del traffico presso i terminali. La Commissione ritiene pertanto che le soglie di allarme siano state raggiunte a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo del Portogallo; considera inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(8)Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dalla Romania nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio», in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più valide in vista dell'aumento del traffico e dell'incremento della complessità del traffico a seguito di una maggiore concentrazione dei flussi di traffico. In effetti, nella primavera del 2016 si sono resi necessari cambiamenti nella struttura dello spazio aereo a livello di interfaccia tra la Romania, la Bulgaria e la Turchia per far fronte allo spostamento dei flussi di traffico, che a loro volta hanno condotto a una maggiore complessità del traffico nella parte settentrionale dello spazio aereo rumeno. La Commissione considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(9)Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dal Portogallo nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Sud-ovest», in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più valide in vista dell'aumento del traffico. In effetti, le misure concordate per il piano di capacità del fornitore di servizi di navigazione aerea portoghese per attenuare l'impatto dell'aumento del traffico richiede un numero consistente di personale supplementare. La Commissione considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(10)In base alla valutazione della documentazione ricevuta, la Commissione ritiene che la Romania e il Portogallo abbiano fornito sufficienti elementi di prova a sostegno della richiesta di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2018 e 2019.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.292.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:292:TOC

 

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