La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (2), (di seguito «l'accordo») si applica in via provvisoria con il Perù dal 1o marzo 2013 (3) e con la Colombia dal 1o agosto 2013 (4). L'Ecuador ha aderito all'accordo con un protocollo di adesione (5), che si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2017.
(2)L'articolo 209 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 208 dell'accordo.
(3)La Colombia ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche all'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di nove nuove indicazioni geografiche della Colombia.
(4)L'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il sottocomitato per la proprietà intellettuale, istituito dalle parti in conformità all'articolo 257, paragrafo 1, dell'accordo, ha il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 dell'accordo e di proporre al comitato per il commercio, istituito dalle parti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.
(5)Il 5 ottobre 2018 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato le informazioni relative a nove nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo di conseguenza.
(6)L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo stabilisce che il comitato per il commercio ha il compito di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto dall'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo.
(7)A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti. La questione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, in quanto essa riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e la Colombia ed è stata discussa nel corso di una sessione bilaterale del sottocomitato per la proprietà intellettuale.
(8)L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Le modifiche dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, di cui al progetto di decisione del comitato per il commercio, sono approvate a nome dell'Unione europea.
Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il capo delegazione dell'Unione nel comitato per il commercio è autorizzato ad approvare la decisione del comitato medesimo a nome dell'Unione europea.
Articolo 3
Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Novembre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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