Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/323, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2018 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2020; b) l'importo annuo del contributo per il 2019; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2019; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2021 e 2022.
(2)Conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2015/323, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/323, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.
(4)La decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio (3) ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4.600.000.000 EUR per la Commissione e a 300.000.000 EUR per la BEI,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4.600.000.000 EUR per la Commissione e 300.000.000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4.700.000.000 EUR così ripartiti: 4.400.000.000 EUR per la Commissione e 300.000.000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2019 sono riportati nella tabella di cui all'allegato.
Articolo 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2021 è fissata a 4.000.000.000 EUR per la Commissione e a 300.000.000 EUR per la BEI; la previsione per il 2022 è fissata a 3.500.000.000 EUR per la Commissione e a 400.000.000 EUR per la BEI.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 Novembre 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
BLÜMEL
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