Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione del 6 Novembre 2018 che abroga la Decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’Articolo 3, paragrafo 2…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.

(2)A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.

(3)Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.

(4)La decisione 2006/80/CE della Commissione (2) autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.

La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.

(5)È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione 2006/80/CE è abrogata.

Articolo 2

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2018:278:TOC

 

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