La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4)Il 4 maggio 2016 la società Longlive Europe Food Division Ltd. («il richiedente») ha presentato all'autorità competente dell'Ungheria una domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso degli xilo-oligosaccaridi in una serie di categorie alimentari, in particolare in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti di cioccolato e bevande a base di soia per la popolazione generale.
(5)Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018 è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
(6)La domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283.
(7)Il 18 luglio 2016 l'autorità competente dell'Ungheria ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è giunta alla conclusione che gli xilo-oligosaccaridi soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
(8)Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo alle specifiche, alla stabilità, all'assunzione massima giornaliera prevista e agli studi tossicologici.
(9)Viste le obiezioni sollevate dagli altri Stati membri, il 6 settembre 2017 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
(10)Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (4). Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:275:TOC