La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le partite di prodotti possono essere importate e transitare nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni, tra cui le condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella dell'allegato I, parte 1, e, se del caso, la «data di chiusura» e la «data di apertura» di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella. La data di chiusura indica la data a partire dalla quale non è più autorizzata l'importazione o non è più autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, mentre la data di apertura indica la data a partire dalla quale è nuovamente autorizzata l'importazione o è nuovamente autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento.
(3)Le voci di cui alle colonne 6 A e 6B continuano a figurare nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di impedire l'importazione e il transito nell'Unione di partite di prodotti fabbricati nelle zone di restrizione al di fuori dell'Unione nel periodo in cui l'importazione e il transito nell'Unione di tali partite non erano autorizzati in conformità delle norme stabilite da tale regolamento.
(4)La voce relativa al Canada nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI (influenza aviaria ad alta patogenicità), hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa al Canada dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(5)La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI, hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa agli Stati Uniti dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(6)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni da HPAI.
(7)La Russia figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
(8)Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di questi focolai confermati, dal novembre 2016 la Russia non può essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie della Russia non sono in grado di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
(9)Le autorità veterinarie della Russia hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui focolai di HPAI e hanno confermato di aver sospeso, dal 17 novembre 2016, il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
(10)Pertanto, a partire da tale data non sono state introdotte nell'Unione partite di tali prodotti originari della Russia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e introdurre la data di chiusura nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Questo garantisce altresì che, qualora la Russia ritorni ad essere indenne da HPAI e sia stabilita una data di apertura, le partite di tali prodotti fabbricati dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano idonee ad essere introdotte nell'Unione.
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