Regolamento Delegato (UE) 2018/1638 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 dispone che i dati utilizzati per un indice di riferimento devono essere idonei a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, e stabilisce altresì che devono essere verificabili. Inoltre, nei casi in cui i dati sono forniti da una funzione di front office, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento prevede che l'amministratore garantisca che il contributore di dati disponga di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.

(2)Perché un indice di riferimento sia calcolato correttamente occorre non soltanto che i valori dei dati forniti siano accurati ma anche che siano nell'unità di misura e rispecchino le caratteristiche rilevanti delle attività sottostanti.

(3)La verificabilità dei dati dipende dal livello di accuratezza, che a sua volta dipende notevolmente dal tipo di dati usati. Anche i dati che non sono dati sulle operazioni, né provengono da una fonte di dati regolamentata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011, possono soddisfare il requisito di essere verificabili se l'amministratore dispone di informazioni sufficienti per svolgere adeguate verifiche su di essi. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto ad assicurarsi di disporre delle informazioni necessarie per effettuare le opportune verifiche.

(4)Al fine di garantire che i dati siano idonei e verificabili, l'amministratore dovrebbe essere tenuto a monitorarli su base regolare, in misura commisurata alla vulnerabilità del tipo di dati. Nel caso di dati regolamentati, la regolamentazione e la vigilanza cui è soggetto il fornitore di dati già ne garantiscono l'integrità. Tale tipo di dati dovrebbe pertanto essere oggetto di requisiti di monitoraggio meno ampi. Altri tipi di dati richiedono un maggiore controllo e dovrebbero essere soggetti a verifiche più approfondite, in particolare se non sono dati sulle operazioni e sono forniti da una funzione di front office.

(5)In caso di contribuzione dei dati, è importante accertare che i dati siano forniti entro un termine fissato dall'amministratore per garantire la coerenza tra le contribuzioni dei diversi contributori di dati. Se i dati non derivano da contribuzione, occorre verificare il momento in cui i dati sono considerati al fine di garantire la coerenza tra i diversi dati. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto a verificare che i dati siano forniti, o selezionati da una determinata fonte, entro il termine da lui stabilito.

(6)È di particolare importanza che siano adeguatamente verificate le caratteristiche fondamentali dell'attività sottostante, quali la valuta, i termini e la durata residua, o i tipi di controparti, quali specificati dalla metodologia dell'indice di riferimento.

(7)Il presupposto per esercitare un'efficace sorveglianza interna sui dati forniti da una funzione di front office è l'istituzione e il mantenimento di strutture adeguate in seno all'organizzazione del contributore di dati. Tali strutture dovrebbero di norma comprendere tre livelli di controllo, a meno che questa articolazione sia irragionevole data l'entità dell'organizzazione del contributore di dati. Il primo livello di controllo dovrebbe comprendere i processi per garantire un'efficace verifica dei dati forniti.

(8)Le contribuzioni della funzione di front office presentano un particolare rischio a causa del conflitto di interessi esistente tra il ruolo commerciale del front office e il suo ruolo nella contribuzione dei dati a un indice di riferimento. È quindi importante per il contributore di dati stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi nell'ambito del secondo livello di controllo, ed effettuare verifiche periodiche sui dati utilizzati. Inoltre, un importante strumento che potrebbe essere utile per portare alla luce e denunciare eventuali irregolarità o per individuare le attività che potrebbero pregiudicare l'integrità dell'indice di riferimento è l'introduzione di una procedura di segnalazione che consenta a qualsiasi membro del personale di denunciare qualsiasi irregolarità alla funzione di controllo della conformità competente o ad altre funzioni interne appropriate. L'amministratore dovrebbe pertanto accertarsi che le procedure interne di sorveglianza e di verifica del contributore di dati comprendano la creazione, il mantenimento e l'applicazione di una politica in materia di conflitti di interessi e l'introduzione e il mantenimento di una procedura di segnalazione delle irregolarità.

(9)Il presente regolamento si applica agli amministratori degli indici di riferimento critici e significativi. In conformità del principio di proporzionalità, esso evita di addossare un onere eccessivo agli amministratori di indici di riferimento significativi consentendo loro di applicare gli obblighi in materia di conflitti di interessi esclusivamente per i conflitti di interessi rilevanti, siano essi effettivi o potenziali. Inoltre, gli amministratori dovrebbero avere la discrezionalità aggiuntiva di decidere in che modo garantire che i contributori di dati siano dotati di procedure interne di sorveglianza e di verifica. In particolare, essi dovrebbero avere la facoltà di allentare taluni obblighi relativi a tali procedure, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione del contributore di dati.

(10)Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

 

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