Regolamento Delegato (UE) 2018/1640 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1011 impone taluni requisiti di governance e di controllo ai contributori sottoposti a vigilanza, incluso l'obbligo di dotarsi di un sistema di controlli per garantire l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati, nonché l'obbligo di dotarsi di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione. Questi obblighi sono già in parte disciplinati dagli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e dai relativi regolamenti delegati. Tuttavia, per certi aspetti le disposizioni del presente regolamento delegato della Commissione vanno oltre quelle degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e taluni contributori sottoposti a vigilanza potrebbero non essere soggetti alle disposizioni dei suddetti articoli in quanto effettuano la contribuzione di dati per indici di riferimento forniti da amministratori che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Per evitare l'incertezza giuridica, i requisiti stabiliti dal presente regolamento delegato della Commissione lasciano impregiudicati gli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e i relativi regolamenti delegati e quindi sono applicabili solo nella misura in cui integrano le disposizioni di cui sopra.

(2)Il sistema dei controlli istituito dai contributori sottoposti a vigilanza dovrebbe includere una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile, e politiche in materia di segnalazione di illeciti, di sorveglianza e di riesame periodico del processo di contribuzione dei dati. L'obiettivo è consentire ai contributori sottoposti a vigilanza di essere certi di agire nel rispetto delle norme e di trasmettere dati accurati e attendibili.

(3)La formazione che i notificatori impiegati dai contributori sottoposti a vigilanza devono avere a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe comprendere anche una formazione in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti e una formazione su tutti gli elementi del codice di condotta applicabili alla contribuzione di dati. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire che i notificatori agiscano in maniera adeguata e in linea con la metodologia dell'indice di riferimento.

(4)Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero includere misure per la separazione dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore e misure relative alla politica retributiva del contributore per i notificatori, per ridurre al minimo gli incentivi dei notificatori alla manipolazione della contribuzione di dati.

(5)I sistemi di conservazione delle registrazioni di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero comprendere l'obbligo di conservare le registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, compresi i nomi dei notificatori. Ciò al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza.

(6)Consentire ai contributori di esercitare discrezionalità comporta il rischio che esperti diversi la esercitino diversamente o che perfino lo stesso esperto la eserciti diversamente nel corso del tempo. Inoltre la discrezionalità aumenta anche la vulnerabilità del pertinente indice di riferimento alla manipolazione. È pertanto necessario che le politiche istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 includano un sistema per assicurare coerenza nell'uso di valutazioni o nell'esercizio della discrezionalità e per ridurre il rischio di manipolazione. Tale sistema dovrebbe imporre l'obbligo di procedere a riesami interni periodici dell'applicazione delle valutazioni di esperti. Esso dovrebbe inoltre individuare le tipologie di informazioni da prendere in considerazione o da non prendere in considerazione per definire in modo adeguato il margine di discrezionalità.

(7)Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

 

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