Regolamento Delegato (UE) 2018/1642 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 consente all'amministratore di un indice di riferimento significativo di decidere di non applicare alcune disposizioni di detto regolamento. Qualora l'amministratore decida di non applicare una o più disposizioni, l'autorità competente può decidere che l'amministratore è nondimeno tenuto ad applicarne una o alcune. L'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento precisa i criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare se è opportuno che l'amministratore applichi tali disposizioni.

(2)I criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione dovrebbero tenere conto della natura delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare. Gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare alcune disposizioni che impongono loro di porre in essere misure organizzative al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento dei dipendenti nella fornitura dell'indice di riferimento. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a), c) e i), di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare se esistono anche altri mezzi adeguati per proteggere l'integrità dell'indice di riferimento, in luogo delle misure organizzative previste da tali disposizioni.

(3)Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento su uno o più mercati specifici, dell'economia più in generale e dell'importanza dell'indice di riferimento nel garantire la stabilità finanziaria. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le informazioni di dominio pubblico o messe a loro disposizione attraverso la pubblicazione da parte dell'amministratore o altrimenti.

(4)Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se l'amministratore abbia mezzi tecnici alternativi e meccanismi di controllo adatti a mantenere la continuità della fornitura dell'indice di riferimento e la sua solidità, tenuto conto della natura delle disposizioni che l'amministratore ha deciso di non applicare.

(5)Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

 

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