Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione del 30 Ottobre 2018 che rinnova la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)Una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'uso di sciabiche da natante da parte di navi adibite alla pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione (3).

(4)Una proroga della deroga è stata concessa fino al 31 marzo 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione (4).

(5)Il 23 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dall'Italia la richiesta di prorogare la deroga scaduta il 31 marzo 2018. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.

(6)L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (5) conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il piano di gestione adottato è istituito per accompagnare l'intera durata della deroga.

(7)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il relativo di piano di gestione aggiornato nel luglio 2018 (6). La valutazione complessiva effettuata dallo CSTEP è positiva e le informazioni riguardanti la biologia e l'ecologia, la flotta e lo sforzo sono presentate correttamente. Lo CSTEP ha affermato che gli obiettivi proposti dal piano di gestione sono conformi agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (7) e alle disposizioni pertinenti dell'articolo 6. La presenza di altre specie nelle catture è del tutto occasionale. La sciabica per la pesca del rossetto può essere considerata un attrezzo selettivo e, d'altro canto, il suo impatto sulle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 può essere considerato molto basso. Lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione contiene molti elementi per la sorveglianza e la gestione delle attività di pesca. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti per quanto riguarda le interazioni degli attrezzi con il fondo marino, la sorveglianza e i dati scientifici. L'Italia è stata invitata a esaminare tali questioni. Per quanto riguarda l'esigenza di migliorare i dati scientifici, le autorità italiane hanno convenuto di aggiornare il piano di gestione e di rafforzare gli obblighi di dichiarazione impegnandosi a presentare una relazione scientifica preliminare al termine della campagna 2019-2020.

(8)La proroga della deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione spaziale della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri. I fondali di pesca sono pertanto limitati.

(10)Lo CSTEP ha espresso preoccupazione per la mancanza di dati aggiornati sulla distribuzione spaziale delle operazioni di pesca in relazione alla distribuzione degli habitat di prateria. Tuttavia, per quanto riguarda l'impatto sul fondo marino va rilevato che le osservazioni effettuate a bordo durante le campagne di pesca hanno dimostrato che la sciabica funziona in maniera efficace solo su fondali puliti, costituiti da sabbia o fango; la pesca sulle praterie di Posidonia è vietata. Quanto precede consente di concludere che la pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:272:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
19787
Ieri:
62782
Settimana:
221937
Mese:
725920
Totali:
90603003
Oggi è il: 18-01-2025
Il tuo IP è: 3.137.211.49