Decisione 2018/1636 dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari dei Mercati del 23 Ottobre 2018 che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796…

Il consiglio dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari dei Mercati,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)Mediante decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) limitava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o agosto 2018 per un periodo di tre mesi.

(2)In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

(3)Il riesame dell'ESMA della limitazione a carico dei CFD si è basato anche su un'indagine svolta fra le autorità nazionali competenti (5) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle ANC stesse e dalle parti interessate.

(4)Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con le misure d'intervento sui prodotti, soprattutto relativi alle avvertenze sui rischi.

(5)Le ANC hanno segnalato una riduzione globale del numero dei conti dei clienti al dettaglio in CFD, del volume di negoziazioni e del capitale totale dei clienti al dettaglio nel corso del mese di agosto 2018 rispetto ad agosto 2017. La quota dei conti dei clienti al dettaglio redditizi si è ridotta leggermente, ma questo sembra essere principalmente connesso alla crescita vertiginosa dei prezzi delle criptovalute verificatasi nell'agosto 2017 (6). Il confronto dei risultati dei clienti nel corso del tempo non è influenzato solamente dalle misure d'intervento sui prodotti, ma per esempio anche dalle condizioni di mercato. Le condizioni di mercato tendevano al rialzo nell'agosto 2017 rispetto a quelle dell'agosto 2018. Inoltre è cambiata la popolazione dei clienti al dettaglio (7). Infine, le ANC hanno segnalato una riduzione dei valori di chiusura automatica e dei casi in cui i conti hanno registrato un patrimonio netto negativo (8).

(6)Durante il mese di agosto 2018 le ANC hanno registrato un incremento del numero di clienti trattati su richiesta a titolo di clienti professionali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'ESMA è consapevole che alcuni fornitori di CFD stanno pubblicizzando ai clienti al dettaglio la possibilità di diventare su richiesta clienti professionali. Tuttavia, un cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale, qualora, nello specifico, presenti una richiesta per iscritto, conformemente a tutti i criteri stabiliti nella legislazione applicabile. I fornitori dovrebbero garantire da parte loro il costante rispetto di tali criteri (9). L'ESMA è anche consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per approcciare clienti dell'Unione e che alcuni fornitori di CFD nell'Unione stanno proponendo la possibilità ai clienti al dettaglio di trasferire i loro conti presso entità infragruppo di paesi terzi. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, le imprese di paesi terzi sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. Infine, l'ESMA è a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.

(7)Durante il periodo di riesame, l'Autorità non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente nella decisione (UE) 2018/796 riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alla predetta decisione persisterebbe se non fosse rinnovata la decisione che limita la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD ai clienti al dettaglio.

(8)Da quando è stata adottata la decisione, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (10).

(9)Il rinnovo della limitazione di cui alla decisione (UE) 2018/796 non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nella medesima decisione.

(10)In caso di mancato rinnovo della limitazione temporanea, l'ESMA ritiene che i CFD possano essere riproposti ai clienti al dettaglio senza misure adeguate per la loro protezione dai rischi connessi a quei prodotti che hanno arrecato pregiudizio ai consumatori, come descritto nella decisione (UE) 2018/796.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0062.01.ITA&toc=OJ:L:2018:272:TOC

 

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