Regolamento Delegato (UE) 2018/1620 della Commissione del 13 Luglio 2018 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 460,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2015/61 (2) della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di migliorarne l'allineamento con le norme internazionali e per agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi.

(2)Per tenere debitamente conto delle attività svolte dagli enti creditizi che operano al di fuori dell'Unione, è opportuno derogare a qualsiasi obbligo in materia di entità minima di emissione applicabile alle attività liquide detenute da una filiazione in un paese terzo e consentire che tali attività siano rilevate ai fini del consolidamento. In caso contrario, l'ente impresa madre potrebbe risentire di una carenza di attività liquide a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante da una filiazione in un paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le attività detenute da tale filiazione per soddisfare il suo requisito di liquidità nel paese terzo sarebbero escluse dal requisito di liquidità consolidato. Tuttavia le attività della filiazione in un paese terzo dovrebbero essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta in cui le attività sono denominate e derivanti da tale filiazione. Inoltre, come per qualsiasi altra attività di paesi terzi, è opportuno rilevare le attività soltanto se queste sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo in questione.

(3)È noto che le banche centrali possono fornire liquidità nella propria valuta e la valutazione del merito di credito delle banche centrali è meno rilevante ai fini della liquidità che ai fini della solvibilità. Di conseguenza, e al fine di armonizzare maggiormente le norme del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le norme internazionali e di assicurare condizioni di parità per gli enti creditizi operanti a livello internazionale, le riserve detenute da una filiazione di un paese terzo o da una succursale di un ente creditizio dell'Unione nella banca centrale di un paese terzo che non è stata classificata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta nella classe di merito di credito 1 dovrebbero essere ammissibili come attività liquide di livello 1 nel caso in cui soddisfino determinate condizioni. In particolare tali riserve dovrebbero essere ammissibili se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e, inoltre, se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la banca centrale in cui sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Tuttavia dovrebbe essere possibile rilevare tali riserve come attività di livello 1 soltanto per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve.

(4)È opportuno tener conto del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento contiene i criteri per determinare se una cartolarizzazione può essere definita semplice, trasparente e standardizzata (STS). Poiché tali criteri garantiscono che le cartolarizzazioni STS siano di qualità elevata, essi dovrebbero essere utilizzati anche per determinare quali cartolarizzazioni devono essere riconosciute attività liquide di qualità elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità. Le cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61 se soddisfano tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402, in aggiunta ai criteri già precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono specifici per le loro caratteristiche di liquidità.

(5)L'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 non dovrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia. È ragionevole attendersi che le operazioni con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro siano rinnovate in gravi condizioni di stress. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano derogare al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità nel caso di operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro nel caso in cui le operazioni interessino attività liquide di elevata qualità almeno in una delle componenti di ciascuna operazione e giungano a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, prima di concedere la deroga, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a consultare la banca centrale che è la controparte dell'operazione e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema. Inoltre la deroga dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia adeguate al fine di evitare eventuali possibilità di arbitraggio regolamentare o incentivi controproducenti per gli enti creditizi. Infine, ai fini di una maggiore armonizzazione delle norme dell'Unione con la norma internazionale stabilita dal Comitato di Basilea, le garanzie reali ricevute tramite operazioni su derivati dovrebbero essere escluse dal meccanismo di liquidazione.

(6)Inoltre il trattamento dei tassi di deflusso e di afflusso per i contratti di vendita con patto di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e gli swap di garanzie dovrebbe essere pienamente allineato all'approccio della norma internazionale per il coefficiente di copertura della liquidità stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»). Nello specifico, il calcolo dei deflussi di cassa dovrebbe essere direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti.

(7)Tenuto conto delle divergenze di interpretazione che sono emerse, è importante chiarire varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di copertura della liquidità; l'ammissibilità alla riserva di attività incluse in un aggregato (pool) e disponibili per ottenere finanziamenti (funding) nell'ambito di linee di credito revocabili gestite dalla banca centrale, di OIC e di depositi e altri finanziamenti in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale; il calcolo dei deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi; la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di credito e di liquidità infragruppo; il trattamento della posizione corta; e il riconoscimento di importi dovuti per titoli in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.271.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:271:TOC

 

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