La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017.
(2)Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno.
(3)Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
(4)È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante.
(5)Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
(6)A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 Ottobre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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