La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
1.1.Il procedimento amministrativo
(1)Con lettera del 31 gennaio 2003 la Commissione ha comunicato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (2) (di seguito la «decisione di avvio del procedimento») in relazione alle misure finanziarie disposte dalle autorità francesi a favore di France Télécom (di seguito «FT»).
(2)La decisione di avvio del procedimento è stata notificata alla Francia il 31 gennaio 2003. Il 7 marzo 2003 è stata notificata alla Francia una rettifica, previa correzione degli errori materiali.
(3)Con lettere rispettivamente del 4 aprile 2003, 15 maggio 2003 e 29 gennaio 2004 la Francia ha comunicato alla Commissione informazioni complementari.
(4)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure di aiuto in questione.
(5)La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni da parte degli interessati e il 16 maggio 2003 le ha trasmesse alla Francia. La Commissione ha ricevuto i commenti delle autorità francesi con lettere del 30 giugno e del 29 luglio 2003.
(6)Il 30 maggio 2003 la Commissione ha pubblicato il seguente bando di gara: «Servizi di supporto per valutare la conformità dell'aiuto finanziario, concesso dallo Stato francese a France Télécom, al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato — Eventuale supporto per l'analisi economica del piano di ristrutturazione di France Télécom» (4). Il 24 settembre 2003 il contratto di prestazione di servizi è stato aggiudicato all'agenzia NERA (di seguito «NERA» o «il consulente»).
(7)La Commissione ha inviato alle autorità francesi la relazione dell'agenzia NERA del 28 aprile 2004 (di seguito la «relazione NERA»), che consta di una parte giuridica e di una parte economica. Con lettere del 9 e del 21 giugno 2004 le autorità francesi hanno presentato osservazioni sulla relazione NERA.
(8)Il 3 agosto 2004 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la sua decisione del 2 agosto 2004 con la quale dichiara che il prestito d'azionista concesso dallo Stato francese a France Télécom nel dicembre 2002, mediante una linea di credito di 9 miliardi di euro, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno (5).
1.2.Le procedure giurisdizionali a seguito della decisione del 2 agosto 2004
(9)La Repubblica francese, FT e le società Bouygues hanno ciascuna presentato ricorso per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 21 maggio 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione (6). Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che l'annuncio del 4 dicembre 2002 comportava un trasferimento di risorse statali.
(10)La Commissione e le società Bouygues hanno impugnato la sentenza del 21 maggio 2010. Con sentenza del 19 marzo 2013 (di seguito «la sentenza Bouygues»), la Corte ha annullato la sentenza del 21 maggio 2010 e ha rinviato le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso e su cui la Corte non si era pronunciata (7).
Tratto da:
Link: