La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alla carta stampata, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2012/481/UE della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2018.
(2)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai materassi da letto, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/391/UE della Commissione (3), scade il 23 giugno 2018.
(3)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti igienici assorbenti, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/763/UE della Commissione (4), scade il 24 ottobre 2018.
(4)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai prodotti cosmetici da sciacquare, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/893/UE (5) della Commissione, scade il 9 dicembre 2018.
(5)In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (6), la Commissione, di concerto con il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la rilevanza di ciascun gruppo di prodotti prima di proporne la proroga. Tale valutazione ha confermato l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, fissati dalle decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE. Ha altresì dimostrato l'importanza di mantenere detti gruppi di prodotti nell'ambito di applicazione del marchio Ecolabel UE, pur accorpandoli in determinati casi ad altri gruppi di prodotti esistenti al fine di migliorare le sinergie tra i gruppi e aumentare la diffusione del marchio stesso. Nel corso della revisione è opportuno prestare la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.
(6)I prodotti di carta stampata e di carta trasformata sono strettamente connessi. È inoltre in corso un processo di revisione per i prodotti di carta grafica, un substrato per la carta stampata. Per migliorare le sinergie e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE fra tali gruppi di prodotti, è opportuno allineare il periodo di validità degli attuali criteri per i prodotti di carta stampata a quello per la carta trasformata, in vigore fino al 31 dicembre 2020.
(7)Al fine di aumentare la diffusione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i materassi da letto, è opportuno contemplare la possibilità di unire tale gruppo di prodotti al gruppo di prodotti dei mobili. Come primo passo, è opportuno allineare il periodo di validità degli attuali criteri per i materassi da letto a quello per i mobili, in vigore fino al 28 luglio 2022.
(8)Per quanto riguarda i prodotti igienici assorbenti, è opportuno prorogare gli attuali criteri del marchio Ecolabel UE relativi a tali prodotti fino al 31 dicembre 2022 allo scopo di garantire stabilità al mercato e ai titolari di licenza attuali e futuri, nell'ottica di una maggiore diffusione del marchio nell'industria.
(9)È opportuno prorogare criteri del marchio Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare fino al 31 dicembre 2021 per consentire di concluderne la revisione.
(10)È pertanto opportuno prorogare il periodo di validità di detti criteri e dei relativi requisiti di valutazione e verifica.
(11)È opportuno modificare le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE di conseguenza.
(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione 2012/481/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta stampata” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 28 luglio 2022.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2014/763/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti igienici assorbenti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2014/893/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2021.»
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Ottobre 2018
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
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