La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 22 della direttiva 2009/119/CE, la Commissione ha effettuato un riesame del suo funzionamento e della sua attuazione («valutazione intermedia») che ha evidenziato la necessità d'introdurre una serie di modifiche tecniche della direttiva al fine di agevolarne l'attuazione (2).
(2)Il posticipo di tre mesi dell'inizio del nuovo obbligo annuale di stoccaggio a norma della direttiva 2009/119/CE dovrebbe dare agli Stati membri più tempo per completare le procedure amministrative interne e agevolare la conformità alle norme entro il termine stabilito e, possibilmente, a costi inferiori.
(3)Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è un punto di riferimento per definire le «scorte di petrolio» e per individuare i diversi prodotti petroliferi pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio, del livello di scorte di sicurezza e specifiche detenute e a fini di comunicazione. Il regolamento (CE) n. 1099/2008 è stato modificato in varie occasioni. Di conseguenza i riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 1099/2008 presenti nella direttiva 2009/119/CE sono divenuti obsoleti e devono essere adeguati in modo che si riferiscano alle appropriate disposizioni del regolamento.
(4)L'applicazione di due diverse formule per calcolare le quantità di nafta non pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio, a seconda che la resa di nafta dell'anno precedente fosse inferiore o superiore al 7 %, ha determinato in pratica fluttuazioni negli obblighi di stoccaggio per alcuni Stati membri che possono causare un notevole onere finanziario e l'assenza di conformità, senza che ciò trovi giustificazione negli obiettivi della direttiva. Eliminando la soglia del 7 % e offrendo le stesse possibilità a tutti gli Stati membri si dovrebbero eliminare disuguaglianze e fluttuazioni ingiustificate.
(5)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
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