Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status deve riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
(2)Il 21 febbraio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»).
(3)I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 15 settembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 18 luglio 2018.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui
l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(7)È opportuno pertanto firmare l'accordo e approvare il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo (4).
Articolo 2
Il testo delle dichiarazioni comuni allegate alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
SCHRAMBÖCK
Tratto da:
Link: