Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1491 del Consiglio del 2 Ottobre 2018 che autorizza la Spagna, in conformità all’Articolo 19 della Direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di ridotta di accisa all'elettricità…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera del 12 aprile 2018 la Spagna, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»).

(2)Con la riduzione dell'accisa che intende applicare, la Spagna mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti rispetto al consumo di combustibili bunker.

(3)Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell'aria nelle città portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura di produzione dell'elettricità in Spagna, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker a bordo dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(4)L'autorizzazione concessa alla Spagna di applicare un'aliquota ridotta di accisa all'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di elettricità continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per lo stesso motivo, e visto che la tecnologia non è attualmente disponibile in Spagna, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(5)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di garantire che la durata dell'autorizzazione sia sufficientemente lunga da non scoraggiare gli operatori portuali dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni, fatte salve comunque le disposizioni generali in materia che possono essere adottate a norma dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che siano applicabili prima della scadenza anticipata del periodo di autorizzazione.

(6)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Si autorizza la Spagna ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi diverse dalle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o gennaio 2019. Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 Ottobre 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

LÖGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2018:252:TOC

 

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