Pagina 16, articolo 12, paragrafi 2 e 3:
anziché:
«2.Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.
3.Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.»
leggasi:
«2.Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.
3.Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.»
Pagina 16, articolo 13, paragrafo 4, lettera b):
anziché:
«trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 26; e»
leggasi:
«trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 27; e».
Pagina 19, articolo 17, paragrafo 5:
anziché:
«Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32.»
leggasi:
«Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi impianto per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32.»
Pagina 22, articolo 25, paragrafo 1, lettera k), terza frase:
anziché:
«L'interfaccia utente grafica di gestione è compatibile con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.»
leggasi:
«Le modalità di accesso all'interfaccia utente grafica di gestione sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa».
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