La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3)Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4)La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi a note numerati da 1 a 4.
(5)Le sostanze caffeina [n. FL 16.016] e teobromina [n. FL 16.032] sono elencate con la nota 1, secondo la quale la valutazione di queste sostanze deve essere completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(6)Il 31 gennaio 2017 l'Autorità ha completato la valutazione della sicurezza della caffeina [n. FL 16.016] e della teobromina [n. FL 16.032] come sostanze aromatizzanti (4) ed ha concluso che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori sulla sicurezza in base ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Le condizioni d'uso già stabilite nell'elenco dell'Unione possono pertanto essere mantenute.
(7)Di conseguenza la caffeina [n. FL 16.016] e la teobromina [n. FL 16.032] dovrebbero figurare nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti come sostanze valutate senza il rimando a una nota attualmente contenuto nelle rispettive voci dell'elenco dell'Unione.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Ottobre 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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