Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2) prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. Tali parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
(3)A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, è stato istituito il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
(4)In ottemperanza agli articoli 23.10 e 24.15 dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione, deve adottare una decisione che istituisca elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 (Commercio e lavoro) e al capo 24 (Commercio e ambiente) dell'accordo.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CETA sul commercio e lo sviluppo sostenibile sulla base del progetto di decisione accluso che istituisce elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al Capo 24 dell'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
M. SCHRAMBÖCK
Tratto da:
Link: