Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1306 della Commissione del 27 Settembre 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1),

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE E SENTENZA DEL TRIBUNALE

1.1.Misure in vigore

(1)Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (2) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («le misure iniziali») a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3).

(2)Con avviso del 1o aprile 2015 (4) la Commissione ha pubblicato una modifica della ragione sociale e della sede della società Viraj Profiles Vpl. Ltd, Mumbai, Maharashtra, in Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra.

(3)Nel settembre 2015 le misure iniziali sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione (5) a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento.

(4)Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione (6), le misure iniziali sono state modificate in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

(5)Con le rettifiche pubblicate rispettivamente a maggio e a ottobre del 2017 (7) l'aliquota del dazio per i produttori esportatori che non hanno collaborato è stata ridotta dal 16,2 % al 12,5 % e l'aliquota del dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata al 5 % anziché all'8,4 %.

1.2.Sentenza del Tribunale dell'Unione europea

(6)Il 1o febbraio 2014 la società Viraj Profiles Limited («Viraj»), un produttore esportatore indiano di vari prodotti di acciaio inossidabile, in particolare fili di acciaio inossidabile, ha presentato al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») una domanda di annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applicava a detta società. Con la sentenza dell'11 luglio 2017 («la sentenza») nella causa T-67/14, Viraj Profiles Ltd/Consiglio (8), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nei limiti in cui si applica alla società Viraj.

(7)Il Tribunale, al punto 144 della sua sentenza, ha stabilito in particolare che le istituzioni hanno violato il loro obbligo di motivazione in quanto non hanno fornito alla società Viraj spiegazioni dettagliate e pertinenti nonostante le reiterate richieste di quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo. Le istituzioni hanno pertanto violato l'obbligo di motivare la loro decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj. Il Tribunale ha inoltre esaminato se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicare tale adeguamento. Al paragrafo 154 della sua sentenza il Tribunale ha concluso che non disponeva di tutti gli elementi necessari per confermare l'assenza di un errore manifesto di valutazione da parte delle istituzioni all'atto di determinare il tasso di adeguamento.

1.3.Conseguenze della sentenza

(8)Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.

(9)Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento (9). L'inchiesta antidumping è un esempio di procedimento comprendente varie fasi. Di conseguenza l'annullamento del regolamento controverso, nei limiti in cui riguarda la società Viraj, non comporta l'annullamento di tutto il procedimento precedente l'adozione di detto regolamento. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (10).

(10)Occorre sottolineare che, eccettuando la constatazione secondo la quale le istituzioni non hanno fornito spiegazioni dettagliate e pertinenti a sostegno della decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj e la conclusione secondo la quale il Tribunale non ha potuto stabilire se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione all'atto di determinare il tasso di adeguamento, restano valide tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno determinato l'annullamento del regolamento controverso.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0111.01.ITA&toc=OJ:L:2018:244:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
16675
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89336571
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.216.70.205