La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4, e l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che un'autorità delegata può agire anche in veste di organo esecutivo. In tal caso l'autorità di audit è indipendente dall'autorità delegata, anche quando quest'ultima agisce in veste di organo esecutivo.
(2)I primi esercizi di liquidazione dei conti effettuati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2015 della Commissione (2) hanno messo in evidenza la necessità di fare chiarezza sulla portata degli audit di sistema effettuati dall'autorità di audit e di allineare il presente regolamento ai requisiti fondamentali di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378. Con la precisazione della portata degli audit di sistema dovrebbero essere definiti i principali tipi di carenze e dovrebbero essere determinati i corrispondenti livelli di rettifiche finanziarie dovute a carenze del sistema, che gli Stati membri dovrebbero applicare in maniera coerente e comparabile.
(3)Al fine di allineare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2014 della Commissione (3) all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 514/2014 e all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio (4), è necessario includere un riferimento all'obbligo, in capo all'autorità di audit, di svolgere audit delle spese.
(4)Ai fini dell'audit delle spese è necessario stabilire che la popolazione che può essere oggetto di audit dovrebbe comprendere i dati finanziari che rappresentano i pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel corso di un esercizio finanziario nonché, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il numero delle persone ricollocate, reinsediate, trasferite e legalmente ammesse.
(5)Per garantire che la portata e l'efficacia degli audit siano adeguate e che questi ultimi vengano effettuati secondo gli stessi standard in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire i requisiti minimi per il campionamento cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento.
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