Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio (2).
(2)A norma dell'articolo 22 dell'accordo, prima dell'entrata in vigore dello stesso, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo.
(3)L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è di sostenere l'adozione da parte del comitato misto del suo regolamento interno come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione
Fatto a Bruxelles, il 18 Settembre 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BLÜMEL
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