Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, deve essere istituito un comitato di selezione al fine di stabilire una rosa di candidati qualificati per la posizione di procuratore capo europeo e fornire un parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo.
(2)Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio nominino di comune accordo il procuratore capo europeo, sulla base di una rosa di candidati qualificati stabilita dal comitato di selezione.
(3)Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone inoltre che il Consiglio, ricevuto un parere motivato del comitato di selezione, nomini ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro.
(4)Il comitato di selezione deve esaminare le candidature per il posto di procuratore capo europeo e per il posto di procuratore europeo per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, comprese tutte le garanzie di indipendenza.
(5)Il comitato di selezione deve essere composto di 12 persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza.
(6)Una delle persone del comitato di selezione deve essere proposta dal Parlamento europeo. Il 31 maggio 2018 il Parlamento ha designato il sig. Antonio MURA in qualità di membro del comitato di selezione proposto dal Parlamento europeo.
(7)La Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano all'EPPO nel comitato di selezione.
(8)Tra le undici persone, vale a dire sei uomini e cinque donne, proposte dalla Commissione vi è un ex membro della Corte di giustizia, un ex membro della Corte dei conti, un ex membro nazionale di Eurojust, cinque procuratori di alto livello, due membri di massimi organi giurisdizionali nazionali e un giurista di notoria competenza.
(9)L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Consiglio adotti una decisione relativa alla nomina dei membri del gruppo su proposta della Commissione.
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