Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1236 della Commissione del 13 Settembre 2018 che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/82…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)In seguito a un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio parziale («le inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive e ne ha modificato il livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (3). I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono ora compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).

(3)In seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 (4), il dazio antidumping del 42,7 % istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

1.2.   Domanda

(4)Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nella quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sull'acido citrico originario della RPC tramite importazioni spedite dalla Cambogia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Cambogia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(5)La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea produttrice di acido citrico.

(6)La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e la Cambogia, che pareva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire il trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione.

(7)La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto in esame.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(8)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico [compreso il citrato trisodico biidrato («sale citrico»)], classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e originario della RPC («il prodotto in esame»).

(9)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(10)Dall'inchiesta è emerso che l'acido citrico e il sale citrico esportati dalla RPC nell'Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e vanno quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.231.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:231:TOC

 

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