Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione Ue-Serbia,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1),
visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
(2)La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
(3)È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
(4)È opportuno pertanto consentire alla Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
(5)Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
In quanto paese candidato all'adesione, la Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.
Articolo 2
1.L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2.A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.
Articolo 3
La Serbia contribuisce finanziariamente alle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 4
1.La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.
2.La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3.Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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