Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del Comitato per l'occupazione (3),
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
(2)L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.
(3)Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (4), costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive.
(4)Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (5), la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (6), la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze (7) e la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (8).
(5)Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio (9). Nel promuovere gli obietti politici di promozione degli investimenti, avanzamento delle riforme strutturali e ottenimento di politiche di bilancio responsabili, dal 2015 il semestre europeo è stato continuamente rafforzato e razionalizzato. In particolare ne è stato potenziato l'aspetto occupazionale e sociale ed è stato approfondito il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.
(6)La ripresa dell'Unione dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e verso la creazione di posti di lavoro è la sfida principale di oggi. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale azione dovrebbe rilanciare gli investimenti, rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, come pure promuovere la responsabilità di bilancio, tenendo conto della loro incidenza in ambito occupazionale e sociale.
(7)Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della competitività, della creazione di posti di lavoro, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.
(8)Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato nella raccomandazione 2008/867/CE della Commissione (10). Ineguaglianza e discriminazione dovrebbero essere combattute. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.
(9)Il 17 novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (11), a seguito di un'ampia e approfondita consultazione pubblica. Il pilastro stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Questi principi e diritti sono strutturati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri, indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza in Europa. Data l'importanza di tali principi per il coordinamento delle politiche strutturali, gli orientamenti in materia di occupazione sono conformi ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
(10)Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un quadro di valutazione che dovrebbe seguire l'attuazione e i progressi del pilastro monitorando tendenze e risultati negli Stati membri e valutare i progressi compiuti nella convergenza socioeconomica verso l'alto. Ove appropriato, i risultati confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.
(11)Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, il miglioramento delle competenze della forza lavoro, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
(12)In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. Occorre mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione.
(13)Il Comitato per la protezione sociale è stato consultato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli orientamenti integrati di Europa 2020.
Articolo 2
Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, TFUE.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Luglio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
J. BOGNER-STRAUSS
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1215