Rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 Ottobre 2016, che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida…

Rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 Ottobre 2016, che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 275 del 12 Ottobre 2016)

Pagina 35, articolo 1, punto 1 che modifica l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, comma unico:

anziché:

«Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida, gruppo di biocidi o biocida appartenente ad un gruppo di biocidi registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**)».

leggasi:

«Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro prodotto - sia questo un biocida, una famiglia di biocidi o un biocida appartenente ad una famiglia di biocidi - registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**)».

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1802R(01)

 

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