Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio (1), l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») (2) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3).
(2)Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco, che attualmente non è prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo («protocollo»). I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017.
(3)Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore, che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo.
(4)È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Luglio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
J. BOGNER-STRAUSS
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1211