La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Bulot de la Baie de Granville» ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(2)A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.
(3)Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Bulot de la Baie de Granville» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Decide:
Articolo unico
Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 Agosto 2018
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0829(01)