La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per gruppi di prodotti.
(3)È necessario che i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti in oggetto.
(4)Poiché il consumo di materiali può contribuire in modo significativo agli impatti ambientali complessivi dei prodotti igienici assorbenti, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti. Tali criteri dovrebbero promuovere in particolare la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose, prodotti di alta qualità, con prestazioni elevate, idonei all'uso e progettati per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), «usa e getta» e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).
2.Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti per l'incontinenza né altri tipi di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2).
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
(1)«pasta di cellulosa», un materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche sfibranti e/o sbiancanti;
(2)«sbiancante ottico» e «agente sbiancante fluorescente», additivo impiegato al solo fine di sbiancare o rendere più luminoso il materiale;
(3)«materiali plastici» o «plastica», polimeri sintetici cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono essere messi in forma e usati come componenti strutturali principali di materiali e articoli finiti;
(4)«polimeri sintetici», sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa, ottenute intenzionalmente mediante un processo di polimerizzazione o modifiche chimiche di macromolecole naturali o sintetiche o fermentazione microbica;
(5)«polimeri superassorbenti», polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 24 Ottobre 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_320_R_0002