La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di esecuzione relative al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione delle organizzazioni (imprese) e del personale autorizzati a tali mansioni.
(2)Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea è necessario istituire, a livello dell'Unione, un sistema per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri. Tale sistema dovrebbe essere semplice e proporzionato. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie al fine di istituire il suddetto sistema.
(3)I requisiti attuali relativi alla licenza per il personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di sistemi avionici ed elettrici di aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo di aeromobili complessi non sono proporzionati alla inferiore complessità di tali aeromobili, in particolare poiché numerose competenze fondamentali sono pertinenti solo in relazione agli aeromobili complessi. Per tale personale dovrebbe pertanto essere introdotta una nuova licenza. I requisiti relativi a questa nuova licenza dovrebbero garantire che il livello di sicurezza non sia ridotto rispetto a quello ottenuto con la licenza esistente. L'introduzione di questa nuova licenza dovrebbe ridurre i potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi a seguito dell'insufficiente disponibilità di personale adeguatamente qualificato e titolare di adeguata licenza per gli interventi di manutenzione in questione.
(4)Durante gli interventi di manutenzione è comune che il personale o le organizzazioni utilizzino componenti, parti o materiali forniti da terzi. È necessario attenuare i rischi connessi all'accettazione di tali componenti, parti o materiali e, in particolare, garantire che il personale e le organizzazioni in questione adottino le misure necessarie a garantirne la corretta accettazione, classificazione e separazione.
(5)È stato segnalato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») un numero significativo di casi di frode, che dimostrano una violazione deliberata dei criteri per lo svolgimento delle prove di esame fissati in conformità del regolamento (UE) n. 1321/2014. Tali casi riguardano esami relativi alle competenze fondamentali fatti sostenere da organizzazioni approvate che erogano servizi di formazione sulla manutenzione ad allievi che non abbiano frequentato il corso di addestramento di base. Tale situazione ha fatto sorgere notevoli preoccupazioni in materia di sicurezza, in particolare se si considera il rischio che titolari di licenze riammettano in servizio aeromobili dopo la manutenzione senza disporre delle necessarie competenze fondamentali. Dovrebbero quindi essere adottate misure per affrontare queste preoccupazioni in materia di sicurezza.
(6)A norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, gli operatori di aeromobili complessi a motore, in operazioni commerciali o non commerciali, devono assicurare che tutti gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da un'organizzazione approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che la manutenzione degli aeromobili e dei componenti destinati ad esservi installati sia effettuata da un'organizzazione di manutenzione approvata. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio in operazioni non commerciali con velivoli biturboelica leggeri, l'impegno di conformità richiesto a tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni. I requisiti applicabili a questi casi dovrebbero pertanto essere adattati. Alla luce di tale impegno di conformità sproporzionato, del tempo necessario per adattare detti requisiti e considerando che il fatto di non applicarli nei casi appena descritti finché non saranno stati adattati non è ritenuto un rischio significativo per la sicurezza aerea, tali requisiti dovrebbero per il momento cessare di applicarsi e dovrebbero essere applicati solo a partire da una data successiva opportuna.
(7)Le norme dettagliate per l'uso dell'allegato III, appendice VI, del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono state cancellate per errore quando il regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/1536 (3). Tale errore dovrebbe essere rettificato.
(8)Nell'allegato V bis del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono stati individuati alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione. È opportuno rettificare tali errori.
(9)È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto divenire applicabili sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia, in considerazione del loro obiettivo e del fatto che il loro adattamento non richiede un impegno significativo da parte degli interessati, alcune misure dovrebbero essere applicate senza indugio. Altre misure necessitano di un adattamento più impegnativo e dovrebbero pertanto applicarsi a partire da una data successiva opportuna, poiché comportano il passaggio da una regolamentazione principalmente nell'ambito del diritto nazionale al quadro normativo modificato ai sensi della normativa dell'Unione di cui al presente regolamento.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1142