La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo e di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti interessati, la Commissione ha istituito, con decisione C (2017) 5149 final (1) del 27 luglio 2017, un suo gruppo di esperti ad alto livello in materia di radicalizzazione.
(2)Nella sua relazione finale (2) adottata il 18 maggio 2018, il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione ha formulato una serie di raccomandazioni concrete allo scopo di contribuire alla definizione e all’attuazione di misure più mirate ed efficaci volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione a livello di Unione e di Stati membri. Tra le raccomandazioni figurano l’istituzione di un meccanismo di cooperazione dell’Unione che garantisca un maggior coordinamento tra i responsabili politici, i professionisti e i ricercatori, una più stretta collaborazione tra le diverse iniziative dell’Unione e un più ampio coinvolgimento degli Stati membri nel fornire consulenza sulle priorità strategiche per azioni a livello dell’Unione volte a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di prevenzione e lotta alla radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo.
(3)Al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli Stati membri è pertanto necessario istituire un gruppo di esperti che funga da comitato direttivo per le azioni dell’Unione in materia di prevenzione e lotta alla radicalizzazione (di seguito, il «comitato direttivo») e definirne le mansioni e la struttura.
(4)Il comitato direttivo dovrebbe offrire agli Stati membri la possibilità di fornire alla Commissione consulenze sugli orientamenti strategici, per far sì che le iniziative e gli strumenti dell’Unione volti a prevenire e contrastare tutte le forme di estremismo violento e di terrorismo si basino sulle esigenze e sulle richieste dei soggetti interessati negli Stati membri e sulle priorità a livello di Unione.
(5)Al fine di raccogliere le opinioni e le competenze europee e nazionali pertinenti, il comitato direttivo dovrebbe essere composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, quali membri titolari, e dal Servizio europeo per l’azione esterna (3) e dal coordinatore antiterrorismo dell’UE (4), in qualità di osservatori, in linea con i rispettivi mandati istituzionali. È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del comitato direttivo.
(6)I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0810(01)