Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione dell'8 Agosto 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA…

La Commissione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le autorità competenti forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Al fine di garantire una comunicazione efficace ed efficiente, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero avvalersi di canali di comunicazione definiti, in particolare persone di contatto designate e formulari standard, per chiedere informazioni, accusare il ricevimento delle richieste di informazioni e rispondere alle medesime.

(2)Le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono le informazioni necessarie a consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e le eventuali successive modifiche di tali informazioni. Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero essere tenute a concordare le specifiche tecniche che disciplinano l'invio di tali informazioni al sito web dell'ESMA al fine di garantire che le informazioni siano trasmesse in modo corretto e sicuro.

(3)Le informazioni che le autorità competenti devono fornire all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 possono contenere dati personali e altre informazioni sensibili che non sono di dominio pubblico. È quindi importante che la trasmissione di informazioni sia disciplinata da salvaguardie adeguate e norme in materia di riservatezza.

(4)Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per porre in essere procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto l'ESMA ha concluso che ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che avrebbero riguardato direttamente soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1105

 

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