Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che istituisce il Programma europeo di Sviluppo del Settore Industriale della Difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione…

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Nella sua comunicazione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri nello sviluppo delle capacità di difesa per rispondere alle sfide in materia di sicurezza, nonché al fine di promuovere un'industria della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di materiali e tecnologie per la difesa, incoraggiando in tal modo l'approvvigionamento congiunto e la manutenzione congiunta di tali materiali e tecnologie. Il Fondo non sostituirebbe gli sforzi nazionali al riguardo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi. L'obiettivo sarebbe realizzare capacità, garantire una base competitiva e innovativa per l'industria della difesa in tutta l'Unione, anche grazie alla cooperazione transfrontaliera e alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), nonché contribuire a rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa.

(2)Al fine di favorire la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, è opportuno istituire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma»). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo al potenziamento delle capacità di difesa, tra l'altro in relazione alla ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra le imprese di tutta l'Unione, tra cui le PMI e le imprese a media capitalizzazione, i centri di ricerca e le università, e la collaborazione tra Stati membri, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, facilitando in tal modo un migliore sfruttamento delle economie di scala nell'industria della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa migliorandone nel contempo l'interoperabilità. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e a colmare il divario tra la ricerca e la produzione. Esso contribuirebbe inoltre a promuovere tutte le forme di innovazione, poiché si possono prevedere ricadute degli effetti positivi di tale sostegno nel settore civile. Il programma integra le attività svolte a norma dell'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non riguarda la fabbricazione o l'acquisizione di prodotti o tecnologie per la difesa.

(3)Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il programma dovrebbe fornire un fermo sostegno alla partecipazione transfrontaliera delle PMI e contribuire alla creazione di nuove opportunità di mercato.

(4)Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. L'importo finanziario per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per tale periodo.

(5)Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale.

(6)Nell'attuazione del programma, tutti gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere utilizzati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di massimizzare lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tuttavia, vista la durata biennale del programma, l'utilizzo degli strumenti finanziari potrebbe dare luogo a difficoltà pratiche. Di conseguenza, durante tale periodo iniziale, si dovrebbe conferire priorità all'uso di sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, di appalti pubblici. Potrebbe essere opportuno utilizzare gli strumenti finanziari nel Fondo dopo il 2020.

(7)La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(8)Dopo aver concordato le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione, in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione coordinata annuale sulla difesa, e nell'ottica di raggiungere il livello di ambizione dell'UE convenuto dal Consiglio nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e stabiliscono le specifiche tecniche del progetto.

(9)Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso, nominare un responsabile del progetto, ad esempio un'organizzazione internazionale di gestione di progetti quale, ad esempio, l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, oppure un'entità quale l'Agenzia europea per la difesa, per guidare i lavori relativi all'elaborazione di un'azione di collaborazione sostenuta dal programma. Qualora avvenga tale nomina, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto in merito ai progressi realizzati relativamente all'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

(10)Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie per la difesa. Non dovrebbe neppure incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all'interno dell'Unione e di esportazione di tali prodotti, anche in linea con le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari previste nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1092

 

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