La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (2), gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell'ultravioletto). Con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.
(2)L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta.
(3)Al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull'età di un olio d'oliva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l'indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l'obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali. Per analogia con il periodo transitorio previsto in relazione all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno che gli Stati membri autorizzino la commercializzazione degli oli d'oliva già etichettati fino all'esaurimento delle scorte. Per consentire alla Commissione di monitorare l'applicazione di tali decisioni nazionali e di rivedere la disposizione dell'Unione ad esse soggiacente alla luce di eventuali sviluppi nel funzionamento del mercato unico, gli Stati membri dovrebbero notificare la loro decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1533565853659&uri=CELEX:32018R1096