La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1)a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. In seguito all'esame di tali schede tecniche conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), è risultato che numerose indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 10/2008 devono essere modificate o rettificate.
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