La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1493/2007 (2) della Commissione ha stabilito il formato della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato quindi abrogato dal regolamento (UE) n. 517/2014. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014. È pertanto opportuno che il presente regolamento sostituisca il regolamento (CE) n. 1493/2007 del Consiglio.
(2)Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza della raccolta dei dati e di limitare gli oneri amministrativi, le imprese dovrebbero trasmettere le informazioni richieste a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per mezzo di uno strumento di comunicazione elettronico che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.
(3)I dati sui quantitativi di idrofluorocarburi esportati nelle apparecchiature fabbricate nell'UE a tal fine, anche se non rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento e delle quote e comunicati su base volontaria, possono essere utili per monitorare gli impatti economici della riduzione dei quantitativi di tali gas immessi sul mercato.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 30 Ottobre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004