La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento nonché all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4)La decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, l'immissione in commercio di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, in alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, in alimenti dietetici per scopi medici speciali, in altri prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (escluse formule per lattanti e formule di proseguimento) e negli integratori alimentari.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione (6) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato da un altro ceppo della microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, compresi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento nonché gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
(6)Il 21 novembre 2016 la società Mara Renewables Corporation ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di estensione dell'uso dell'olio prodotto da un ceppo diverso della microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguardava l'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. in tutti gli alimenti autorizzati dalle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545 e l'estensione di tale uso alle puree di frutta e di verdura.
(7)Il 10 gennaio 2017 la società Mara Renewables Corporation ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma della decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014.
(8)Il 22 settembre 2017 la società Nutraveris ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545.
(9)Il 23 ottobre 2017 la società BASF ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545.
(10)A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1032