Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione del 18 Luglio 2018 relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea.

(2)Per consentire l'incrocio tra le offerte e le domande di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.

(3)Ai fini di un incrocio di qualità elevata sulla piattaforma informatica comune, l'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'uso di una classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle occupazioni.

(4)Gli Stati membri che scelgono di non utilizzare la classificazione europea nei loro sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, devono stabilire una corrispondenza tra le classificazioni utilizzate da detti sistemi e la classificazione europea per consentire l'interoperabilità.

(5)La corrispondenza tra le classificazioni nazionali, regionali o settoriali e la classificazione europea richiede la redazione e il regolare aggiornamento di inventari e tavole di corrispondenza.

(6)Al fine di agevolare la redazione e l'aggiornamento di tali inventari e tavole di corrispondenza e il successivo scambio di informazioni basato sulla corrispondenza, la Commissione dovrebbe fornire le norme tecniche e i formati necessari e le opportune applicazioni tecniche di sostegno.

(7)Pubblicando le tavole di corrispondenza nazionali e condividendole con gli altri Stati membri e con la Commissione, gli Stati membri contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento della classificazione europea e dei servizi e strumenti forniti da EURES, come gli algoritmi di ricerca e i motori per l'incrocio.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1021

 

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