Raccomandazione della Commissione del 18 Luglio 2018 relativa agli orientamenti per l’attuazione armonizzata del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario nell’Unione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)A norma della direttiva (Ue) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (in appresso l’Agenzia) assicura l’attuazione armonizzata e l’interoperabilità del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) nell’Unione. A tal fine l’Agenzia verifica la conformità delle soluzioni tecniche previste alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ne comunica l’approvazione mediante una decisione.

(2)La procedura di approvazione che va seguita dall’Agenzia e dai richiedenti non è descritta in dettaglio.

(3)Al fine di rafforzare il legittimo affidamento del richiedente nella procedura di approvazione di cui all’articolo 19 della direttiva (Ue) 2016/797 e di facilitare l’attuazione armonizzata dell’ERTMS nell’Unione, il richiedente e l’Agenzia dovrebbero seguire gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione.

(4)Al fine di prevenire eventuali problemi tecnici e agevolare la procedura di autorizzazione della messa in servizio di impianti fissi di cui all’articolo 18 della direttiva (Ue) 2016/797, le autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) dovrebbero essere coinvolte sin dall’inizio della procedura di autorizzazione e dovrebbero avere accesso alla documentazione fornita dal richiedente.

(5)A causa della varietà di tipi di contratti e di gare d’appalto del sottosistema ERTMS di terra, l’Agenzia e i richiedenti dovrebbero seguire una procedura che contempli tutti i tipi di contratto e nel contempo garantisca la completa conformità delle soluzioni tecniche previste alle STI pertinenti e quindi la loro completa interoperabilità.

(6)Al fine di individuare e localizzare il prima possibile i potenziali problemi che potrebbero incidere sull’interoperabilità, l’Agenzia e il richiedente dovrebbero utilizzare come strumento di controllo un registro istituito dall’Agenzia. Il richiedente dovrebbe fornire la prova della risoluzione delle questioni riguardanti l’interoperabilità.

(7)L’Agenzia dovrebbe inoltre utilizzare un elenco anonimizzato dei problemi come strumento per scambiare esperienze e agevolare l’applicazione armonizzata dell’ERTMS.

(8)Gli orientamenti per la procedura di approvazione di cui alla presente raccomandazione non dovrebbero sovrapporsi alla valutazione della conformità effettuata dagli organismi di valutazione di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e alle pertinenti STI. Conformemente a tali disposizioni, l’Agenzia dovrebbe garantire che siano rese disponibili le informazioni sulla verifica delle apparecchiature a terra del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R) di cui all’articolo 5 e all’allegato, punto 6.1.2.3, del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2). L’Agenzia dovrebbe valutare senza indugio tali informazioni al fine di prevenire i problemi, minimizzare i costi e ridurre la durata della procedura di approvazione, nonché di garantire l’interoperabilità delle soluzioni tecniche previste.

(9)Al fine di agevolare la procedura di approvazione, il richiedente dovrebbe avviare un dialogo con l’Agenzia prima della presentazione formale della domanda. Durante questa fase iniziale il richiedente e l’Agenzia dovrebbero concordare un calendario per la procedura di approvazione, compresi i rispettivi termini, tenendo conto del tipo di appalto e della procedura di autorizzazione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono collaborare e fornire un parere sui possibili esiti della fase iniziale.

(10)I diritti spettanti all’Agenzia dopo la fase iniziale del processo dovrebbero essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/764 (3).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H0719(01)

 

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