L’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)In conformità dell'attuale versione dell'articolo 12, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (in appresso «le misure di attuazione»), non è possibile attestare la presenza dei deputati con mezzi elettronici. Inoltre il foglio di presenza centrale necessita di risorse umane considerevoli e comporta un trattamento manuale costoso che spesso dà luogo a errori.
(2)Occorre avviare una fase di test volontaria durante la quale il foglio di presenza centrale dovrebbe essere integrato da un sistema informatizzato basato sulla tecnologia biometrica al fine di consentire una verifica delle garanzie di affidabilità e riservatezza che sono necessarie per fornire ragionevoli assicurazioni quanto alla presenza dei deputati.
(3)È opportuno inserire nelle misure di attuazione un nuovo articolo onde prevedere una base giuridica che consenta al Parlamento di garantire che, qualora un assistente parlamentare accreditato sia stato riconosciuto come vittima di molestie da parte di un deputato, gli obblighi finanziari nei suoi confronti continuino a essere adempiuti a valere sulle spese di assistenza parlamentare del deputato interessato, anche se quest’ultimo non deve avere diritto alla prestazione di servizi da parte dell'assistente,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono modificate come segue:
1)All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presenza dei deputati è attestata dalla loro firma personale sull'elenco di presenza disponibile all'interno dell'emiciclo o nella sala di riunione, oppure dalla loro firma personale apposta nel foglio di presenza centrale durante gli orari di apertura stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Un attestato elettronico della presenza dei deputati può essere utilizzato in luogo della loro firma personale.»;
2)E’ inserito l'articolo seguente:
«Articolo 34 bis
Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato
Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in contraddittorio in materia di molestie, l'effettività delle molestie psicologiche o sessuali da parte di un deputato nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, in deroga all'articolo 33 delle presenti misure di attuazione tutti gli obblighi pecuniari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell'assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell'assistente.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° Settembre 2018.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0717(01)