La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE della Commissione (2) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da alcune malattie di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
(2)Attualmente in tale elenco l'intero territorio della Croazia è dichiarato indenne da virus erpetico (KHV) e l'intero territorio della Finlandia è dichiarato indenne da necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Negli ultimi anni, tuttavia, questi Stati membri hanno segnalato la presenza di vari focolai rispettivamente di tali malattie.
(3)Entrambi gli Stati membri hanno inviato alla Commissione informazioni riguardanti le misure da loro adottate a norma della direttiva 2006/88/CE per far fronte a tali focolai. Tali misure sono ancora in corso in alcune zone.
(4)Attualmente nell'elenco tutte le coste dell'Irlanda sono dichiarate indenni da Bonamia ostreae ad eccezione di otto baie. A causa di un recente focolaio di Bonamia ostreae verificatosi in un'altra baia nella zona dell'Irlanda dichiarata indenne da tale malattia, sono state messe in atto restrizioni, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.
(5)Tutta la costa dell'Irlanda del Nord è anche dichiarata indenne da Marteilia refringens. Il Regno Unito ha tuttavia segnalato la presenza di due focolai di tale malattia in due baie diverse dell'Irlanda del Nord. Sono state messe in atto restrizioni agli spostamenti, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.
(6)Secondo le informazioni trasmesse dalla Croazia, dalla Finlandia, dall'Irlanda e dal Regno Unito, le zone interessate non dovrebbero figurare nell'elenco come indenni dalle malattie corrispondenti e la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per la Croazia, la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbe pertanto essere aggiornata.
(7)L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione (3) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
(8)Attualmente in tale elenco il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è considerato indenne da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) ad eccezione di alcune baie. A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μVar verificatosi in un'altra baia la delimitazione geografica della zona indenne da malattia per il Regno Unito dovrebbe essere aggiornata.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/177/CE e l'allegato I della decisione 2010/221/UE.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0998